Il corretto procedimento delle riduzioni della spesa disposte dalla normativa vigente

Approfondimento di V. Giannotti

I vincoli di legge che disciplinano la riduzione della spesa in funzione di una percentuale da non superare, creano alcuni dubbi ad un ente locale. La domanda posta riguarda la possibilità di derogare al limite posto dall’art. 1, comma 141, L. n. 228/2012 che limita la percentuale del 20% della spesa in media sostenuta negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, a fronte di una esigenza concreta di rendere fruibile una stanza con relativo mobilio all’assunzione di un nuovo tecnico.

Le disposizioni legislative

L’art. 1, comma 141, L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) dispone che “ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”.

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