Circolare INPS sulla frazionabilità dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai comuni

L’INPS con circolare n.104 del 28/06/2013 tenta di dare una possibile spiegazione e chiarimento in merito ai seguenti quesiti posti dai comuni:

  • possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 nell’ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione,  sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, in conformità all’articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli;
  • possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell’ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.

In considerazione del comportamento non uniforme da parte dei comuni l’INPS, sentito in proposito il Dipartimento per le Politiche della famiglia e del Ministero del lavoro, fornisce le seguente interpretazione estensiva della normativa:

  • l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito;
  • Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori;
  • E’ comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della presente Circolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA