Bilancio di previsione – ulteriori chiarimenti sulla compilazione del certificato

Comunicato Ministero dell’Interno 9 agosto 2011

Come già rappresentato nel comunicato del 17 febbraio 2011 (aggiornato 12 luglio 2011) e per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti, si rammenta che i comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno approvato il bilancio di previsione 2011 prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011 – ovvero anche successivamente – con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti erariali atteso che non erano ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predisporranno il certificato al bilancio di previsione 2011 indicando le previsioni in entrata da trasferimenti erariali così come riportate nel bilancio di previsione 2011 approvato.

In proposito, si fa presente che il certificato al bilancio di previsione (ed analogamente anche il certificato al rendiconto di bilancio) riproduce i dati del relativo atto di bilancio e, quindi, deve essere ad esso conforme, tant’è che la seconda pagina del certificato (si riporta a titolo di riferimento solo quella del modello previsto per comuni e unioni di comuni) richiede espressamente di attestare la conformità dei dati con le previsioni di competenza del bilancio di previsione deliberato.

Inoltre, sembra superfluo rappresentare, per i predetti comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2011 prevedendo come voci dell’entrata i trasferimenti erariali – atteso che non erano ancora noti i dati delle risorse da federalismo fiscale – che sarà necessario effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2011 al fine di considerare tali nuove voci di entrata in luogo dei trasferimenti erariali, ad eccezione dei trasferimenti erariali che sono stati mantenuti anche nel nuovo assetto (trasferimenti non fiscalizzati ; contributi per gli interventi dei comuni e delle province, ossia l’ex contributo sviluppo investimenti).

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