Gli obblighi di pubblicazione dei componenti degli organi di indirizzo politico – modello operativo

di Vincenzo Giannotti

Il D.Lgs.33/13 ha previsto all’art.14 l’obbligo di pubblicazione di una serie di documenti da parte dei componenti degli organi di indirizzo politico (per i comuni il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali). L’eventuale mancata pubblicazione comporta come conseguenza per i componenti sia una sanzione amministrativa pecuniaria, sia l’obbligo, a cura del responsabile della trasparenza della pubblicazione sul sito istituzionale della sanzione comminata per l’inadempimento. I componenti degli organi di indirizzo politico sono individuati nei comuni, dal Sindaco, dai componenti la Giunta Comunale e dai Consiglieri Comunali, sono questi i soggetti di cui la legge fa rinvio. Il citato articolo 14 stabilisce, infatti, che cosa occorre obbligatoriamente pubblicare sul sito e precisamente:

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