Anticorruzione avanti Piano

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Il termine del 31 marzo 2013 non è da considerare perentorio.Lo chiarisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) nella sua veste di Autorità nazionale anticorruzione, in risposta a una serie di quesiti posti da molte amministrazioni pubbliche.Spiega la Civit che il termine del 31 marzo, entro il quale gli organi di governo debbono approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione non è perentorio.
Sono, infatti, perentori esclusivamente i termini la cui violazione comporti la decadenza dalla possibilità di esercitare il potere o la funzione o l’obbligazione ad esso connessi.La Civit osserva che il termine del 31 marzo non può essere considerato perentorio perché la sua violazione non comporta alcuna perdita del potere/dovere delle amministrazioni di adottare il piano anticorruzione.Pertanto, le amministrazioni, ivi comprese regioni ed enti locali, avranno maggior tempo a disposizione di quello fissato dalla legge 190/2012, anche in considerazione, spiega ancora la Civit, del fatto che non è stato ancora adottato il piano nazionale anticorruzione, i cui contenuti debbono essere una guida ed una direttiva per la redazione dei piani di ciascuna singola amministrazione.L’avviso espresso dalla Civit specifica che «per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione».
Ma nulla vieta che gli enti si sforzino di adottare il piano ancora prima e di adattarlo successivamente alla vigenza del piano nazionale.Le indicazioni della Civit risultano particolarmente utili non tanto per risolvere la questione sul valore, perentorio o meno, del termine.
La semplice lettura delle disposizioni della legge 190/2012 era sufficiente per rendersi conto che si trattava di un termine solo ordinatorio o sollecitatorio.
Piuttosto, laddove la Civit evidenzia la possibilità per gli enti di attendere i contenuti del piano nazionale, chiarisce indirettamente che in questa fase l’adozione dei piani oltre i termini fissati dalla legge non può comportare alcuna responsabilità.
Occorre ricordare che la Civit, quale Autorità nazionale anti corruzione, dispone di poteri ispettivi e sanzionatori nei riguardi delle amministrazioni.
Riconoscendo che in questo primo avvio del sistema anticorruzione il termine del 31 marzo è solo ordinatorio, la Civit sostanzialmente si priva della possibilità di attivare procedure sanzionatorie.©Riproduzione riservata ise incombenze all’editoria elettronica.Per quest’ultima la disciplina della privacy impone di completare progressivamente le notizie su una certa vicenda, affinché ciò che viene conservato online non risulti sbagliato, solo perchè superato da fatti successivi.Il diritto di cronaca online è sottoposto, dunque, alla condizione di aggiornamento della notizia.
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