Vincenzo Giannotti – Legge di Stabilità 2015 – Caos assunzioni per i Comuni negli anni 2015 e 2016.

A seguito di specifico emendamento la legge di stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n° 190, pubblicata in G.U. n.300 29.12.2014) ha inserito il comma 424 il quale prevede quanto segue “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delleprocedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Vediamo da vicino le conseguenze operative per gli Enti Locali.

ASSORBIMENTO CAPACIATA’ ASSUNZIONALI

I nuovi vincoli impongono, oltre alla possibilità di procedere alle assunzioni dei soli vincitori dei concorsi conclusi con graduatoria prima del 29/12/2014, il riassorbimento delle eccedenze di personale del personale provinciale (circa 20.000 unità). Ora prevedendo la norma citata l’assorbimento delle capacitàassunzionali (60% delle cessazioni dell’anno 2014), sembrerebbe restare nella disponibilità dell’ente la restante percentuale del 40% per possibile mobilità. La legge in altri termini effettua un’inversione di quanto sino ad oggi operato dal legislatore. Vero è che la mobilità volontaria rappresenti una neutralità per l’amministrazione solo quando entrambi gli enti sono soggetti agli ambiti assunzionali, abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità e la riduzione delle spese del personale, tuttavia, sarebbe stato opportuno prevedere un riassorbimento nell’ambito del 40% delle proprie capacità per mobilità, lasciando liberi i comuni di attuare la normativa da poco emessa del d.l.90/2014 circa il ricambio generazionale dei dipendenti con assorbimento delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici. Ma a ben vedere il legislatore ha così operato:

Per i primi due anni si assorbono le capacità assunzionali degli enti relativi alle cessazioni degli anni 2014 e 2015;
Negli ulteriori due anni si riassorbe il personale finito indisponibilità, così come inserito nell’elenco obbligatorio tenutoai sensi dell’art.34 comma 6 D.Lgs.165/01. In questo caso la ricollocazione del personale avviene prima della mobilità volontaria e delle assunzioni.

Tale normativa chiude definitivamente negli anni 2015 e 2016la possibilità per gli enti locali di assorbire personale, non solo quale idoneo a precedenti concorsi pubblici, ma anche il personale vincitore di concorsi le cui graduatorie siano state definite successivamente al 29/12/2014. Eventuali comportamenti difformi, operati dai Comuni, rischiano la nullità delle assunzioni, per espressa comminazione della stessa legge.

LA POSSIBILITA’ DI SALVARE I RESTI ASSUNZIONALI 2013 NON SPESI

In un precedente articolo (www.bilancioecontabilita.it 02/01/2015 – Milleproroghe – Salvi i resti assunzionali 2014 non spesi) si era evidenziata la necessità che in sede di conversione del decretoMilleproroghe, si estendesse anche agli enti locali la possibilità di fruire dei resti assunzionali non spesi nel 2013, al fine di immettere in ruolo il personale la cui formazione della graduatoria fosse stata successiva al 29/12/2014. Tale possibile estensione farebbe almeno salvi i vincitori dei citati concorsi, ovvero eventuali idonei a concorsi precedenti, non avendo l’amministrazione concluso la procedura entro la data del 31.12.2014 pur avendone le capacità assunzionali. Non può infatti sottacersi come il bilancio di previsione nel 2014 sia stato per molti enti approvato alla fine del mese di settembre 2014, con difficoltà oggettive di conclusione del procedimento nell’anno 2014 a causa dell’obbligatoria preventiva attivazione della mobilità volontaria/obbligatoria, per poi successivamente bandireil relativo concorso pubblico. In questo caso gli eventuali vincitori di concorso pubblico, nominati successivamente alla data del 29.12.2014, resterebbero in stand by per 3 anni, salvo eventuali proroghe alle attuali disposizioni. In mancanza dell’intervento del legislatore, di estensione agli enti locali delle disposizioni di cui al citato Milleproroghe, gli enti non potrebbero usare i restiassunzionali 2014 non spesi a causa della restrittiva interpretazione operata dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.27 depositata in data 03/11/2014.

I TEMPI E LE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO

Non è, inoltre, ancora chiaro come potranno essere effettuate le citate assunzioni del personale soprannumerario provinciale da parte dei Comuni. Il primo problema riguarda le disposizioni del d.l.90/2014 che parla di trasferimento nell’ambito dei 50 km di distanza, rendendo di fatto privo di consistenza tale previsione, inizialmente prevista in ambito della mobilità, anche in assenza del previo accordo del dipendente. Per quanto riguarda la certificane del personale in soprannumero, il comma 422 da tempo alle Province di individuare entro il 30/03/2015, il personale che resterà assegnato all’ente e quello posto in mobilità (nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale). Sulla base della citata normativa, si potrà iniziare la procedura di mobilità a partire dal 01/04/2015. Ma non sono state definite le procedure di assorbimento del citato personale. Così ad esempio se il Comune nel proprio piano triennale prevede l’assunzione di una qualifica D1 – Istruttore direttivo Ingegnere, e vi siano più persone con tale qualifica, non risultano chiare le modalità di approvvigionamento del citato personale, ossia se a seguito di colloqui, se in base alla vicinanza e quant’altro. Ovvero, non risulta chiaro se si apre una fase di tipo selettivo o di tipo geografico (il personale della propria provincia).

Altrettanto non risulta esplicitato se si possa espandere la capacità del Comune qualora la figura professionale richiesta non sia inserita nell’elenco disponibile del personale soprannumerario (esempio la figura dell’Assistente Sociale, educatrici per asili nido ecc.), ovvero se esiste una tabella di equivalenza tra figure diverse figure professionali (Agente di Polizia Locale con quello di Agente di Polizia Provinciale). Sulla questione risulta fondamentale un intervento esplicativo del Dipartimento della Funzione Pubblica.

I PROCESSI DI STABILIZZAZIONE IN CORSO

La legge di stabilità si occupa del problema relativo al processo di stabilizzazione del personale, avviato dagli enti locali a seguito della normativa di cui al d.l.101/2013, precisando al comma 426 la proroga al 31.12.2018 della disciplina volta al superamento del precariato, rispetto alla quale le PA possono bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per i titolari dei contratti atempo determinato con caratteristiche di continuità.

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