Il dubbio riguarda la possibilità per un ente locale di affidare un incarico di supporto ad un pensionato, attività che non si riferiscono all’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. La risposta della Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.88/2023) è stata positiva in quanto si tratta di attività non rientranti nel divieto di cui al comma 9 dell’art. 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e del comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Mag
9
2023