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Il Commento - Il recupero del salario accessorio e il rispetto del patto di stabilita' interno
In caso di superamento dei vincoli finanziari del salario accessorio, le disposizioni introdotte dal d.l. n. 16/2014 (c.d. Salva Roma), offrono a certe condizioni la possibilità ai comuni di recuperare sia le somme che avessero superati i limiti finanziari (art.4 comma 1) sia in caso di illegittima erogazione delle somme (art.4 comma 3), piuttosto che in capo ai dipendenti che quelle somma hanno ricevuto

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 13/4/2016)

In caso di superamento dei vincoli finanziari del salario accessorio, le disposizioni introdotte dal d.l. n. 16/2014 (c.d. Salva Roma), offrono a certe condizioni la possibilità ai comuni di recuperare sia le somme che avessero superati i limiti finanziari (art.4 comma 1) sia in caso di illegittima erogazione delle somme (art.4 comma 3), piuttosto che in capo ai dipendenti che quelle somma hanno ricevuto. Nel solo caso di superamento dei vincoli finanziari (risorse eccedenti la legittima costituzione del fondo) il comune può ricorrere ai piani di razionalizzazione, mentre in caso di illegittima distribuzione delle risorse decentrate il recupero può avvenire esclusivamente con la successiva riduzione a valere sui fondi decentrati degli anni successivi per un importo ripartito in un numero di anni equivalenti a quelli in cui sia avvenuto il citato superamento. La sezione della Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 224/2015 aveva modo di evidenziare come la sanatoria riguardante l’illegittima erogazione dei fondi (art.4, comma 3) poteva valere solo per i contratti decentrati stipulati antecedentemente al 31 dicembre 2012, data ultima per la regolarizzazione degli accordi di secondo livello alla riforma Brunetta. Altra possibilità lasciata agli enti locali è quella prevista dall’art.4, comma 2 del citato d.l. n. 16/2014, secondo la quale “Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche  attraverso  l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi  4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Va precisato come le disposizioni del comma 2, si riferiscano esclusivamente al recupero delle somme previste dal comma 1, ovvero nel solo caso di superamento dei vincoli in fase di costituzione del fondo, e non nel caso di illegittima distribuzione dello stesso (comma 3). Effettuate le citate precisazioni, un Comune si interroga circa la portata applicativa riguardante il rispetto del patto di stabilità, ossia nel caso di superamento dei vincoli per un certo numero di anni, se sia inibito al comune l’attivazione delle procedure di cui al comma 2 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per uno solo degli anni in considerazione. La risposta al quesito è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n.256 depositata in data 6 aprile 2016.

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