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IL Commento - La Sezione Autonomie salva solo i compensi dei revisori dei conti dalla gratuita' degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive
L’esclusione del collegio dei revisori e dei sindaci, nonché dell’incarico di revisore dal novero delle funzioni e compiti onorifici svolti in favore degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica”, conferisce una connotazione specifica assoluta a tali incarichi

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 1/4/2016)

Altra questione di massima risolta dalla Sezione delle Autonomie avente ad oggetto la corretta applicazione delle diposizioni di cui all’art.5, comma 5, d.l.78/2010 il quale recita quanto segue “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”. La questione di massima è stata rimessa dalla Sezione del Veneto, per la quale benché il tenore letterale della legge porta ad escludere qualsiasi compenso percepito da un titolare di carica elettiva, tale interpretazione potrebbe, tuttavia, non superare il vaglio di costituzionalità, tutte le volte che un professionista, titolare di carica elettiva, dovesse prestare la propria opera professionale gratuitamente per altra PA, con la conseguenza di rinunciare alla sua carica elettiva (es. consigliere comunale). Infatti, l’art.41 della Costituzione tutela l’autonomia contrattuale in quanto strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può tuttavia essere limitato per ragioni di utilità economico-sociale, e che, pertanto, il contemperamento necessario tra diversi, ed eventualmente contrastanti, interessi di rango costituzionale deve essere inserito in un quadro che contempli un bilanciamento dei valori medesimi ispirato, in ogni caso, al solo rispetto dei limiti stabiliti al livello primario. A tal fine i giudici contabili veneti pongono il seguente quesito “se in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, d.1. n. 78/2010 si riferisca a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, oppure se essa sia applicabile solo ad alcune tipologie di incarico”.
La risposta è stata fornita con la deliberazione n.11, depositata in data 31 marzo 2016, dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie.

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