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Il Commento - L’assegno ex L.S.U. e' compatibile con lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro ancorche' a tempo indeterminato
La disciplina contenuta nel d.lgs. n. 468 del 1997 anche alla luce della normativa successiva, non pone alcun vincolo di incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell'orario di lavoro) con l'espletamento di L.S.U..

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 18/3/2016)

I Giudici di Palazzo Cavour sono dovuti intervenire sulla compatibilità tra il Lavoro Socialmente Utile, a cui corrisponde un assegno versato dall’INPS, e lo svolgimento da parte del citato lavoratore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se a tempo parziale. Sia il Tribunale di prime cure che la Corte di Appello, hanno evidenziato l’incompatibilità del versamento del citato assegno non avendo incluso le disposizioni legislative (art.8.,comma 3, d.lgs. n. 468/1997) la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ratio che tale erogazione deve essere ricondotta solo a condizioni di precarietà, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolge lavoro a tempo indeterminato, ancorché part time. Di diverso avviso sono stati gli Ermellini secondo i quali, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 anche alla luce della normativa successiva, non pone alcun vincolo di incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell’orario di lavoro) con l’espletamento di L.S.U.. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 16 marzo 2016, n.5226.

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