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Il Commento - Una volta attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza la Prefettura non ha alcun potere di inibire la detenzione delle armi
Una volta che la prefettura abbia attribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione e/o licenza, essendo la detenzione delle armi di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia, concludono i giudici di Palazzo Spada, solo il ritiro del provvedimento di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, qualora motivato, può giustificare la successiva mancata detenzione delle armi

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 23/2/2016)

Il Consiglio di Stato si è recentemente interessato del fatto relativo all’intervento di un Prefetto il quale aveva mantenuto il divieto di detenzione delle armi ad un agente di polizia municipale nonostante, a seguito della conclusione favorevole di alcune vicende giudiziarie, la stessa prefettura aveva riattribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le motivazioni del Prefetto erano state accolte dai giudici amministrativi di prime cure. Di diverso avviso sono state le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di Palazzo Spada, i quali hanno evidenziato come le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5 della legge n. 65/1986 dispongono espressamente che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono … portare senza licenza armi”. In altri termini, una volta che la prefettura abbia attribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione e/o licenza, essendo la detenzione delle armi di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia, concludono i giudici di Palazzo Spada, solo il ritiro del provvedimento di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, qualora motivato, può giustificare la successiva mancata detenzione delle armi. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuto  il Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 19 febbraio 2016, n. 690

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