MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


IL Commento - La possibilita' di riaprire il riaccertamento straordinario dei residui nel rendiconto 2015. Precisazioni
La possibilità della riapertura dei Conti consuntivi, ivi incluso il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, posso essere decisi solo dalla Corte dei conti, a cui la legge conferisce tale possibilità e in determinate condizioni.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 16/2/2016)

In un precedente articolo (Armonizzazione contabile – I Giudici contabili aprono ad una nuova possibilita’ per la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi 5/2/2016) si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti della Liguria, nella deliberazione n.2/2016, aveva invitato il Comune oggetto di controllo a riproporre, entro il termine del conto consuntivo 2015, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerando la non corretta iscrizione nel bilancio della reimputazione di tutti i residui attivi e passivi nel 2015. Tale possibilità è stata resa possibile esclusivamente ai sensi dell’art.148-bis TUEL, a fronte dell’accertata grave irregolarità contabile come stabilita dalla deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR. La deliberazione dei giudici liguri non consente, tuttavia, ai Comuni di procedere in via autonoma, anche qualora si dovessero trovare nelle medesime condizioni, alle correzioni sui conti consuntivi 2014 e quindi procedere ad una variazione dei conti per l’anno 2015, fino alla data di approvazione del conto consuntivo da deliberare entro il 30 aprile 2016, ma è obbligatorio che tale possibilità  sia concessa dalla Corte dei conti territoriale con formale deliberazione, unica che ha questo potere di invitare alle citate variazioni su bilanci e conti consuntivi già chiusi.

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