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ARAN orientamenti applicativi – Azzeramento e ricostruzione fondo per il lavoro straordinario
Un ente, prima del 2010, sulla base di una propria autonoma decisione, ha azzerato il fondo per il lavoro straordinario. E’ possibile ricostruire, ora, il suddetto fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale?

E’ stato inserito in data 02/02/2016 il seguente l’Orientamento applicativo ARAN_1816.

DOMANDA

Un ente, prima del 2010, sulla base di una propria autonoma decisione, ha azzerato il fondo per il lavoro straordinario. E’ possibile ricostruire, ora, il suddetto fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale?

RISPOSTA

In relazione a tale problematica, si ritiene, preliminarmente, necessario evidenziare che, per l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, tuttora vigente, prevede un sistema di finanziamento quantificazione delle risorse a tal fine necessarie del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale, di cui all’art.15 del medesimo CCNL dell’1.4.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 può così riassumersi:

  1. a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall’applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;
  2. b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
  3. c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;
  4. d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);
  5. e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999;
  6. f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell’anno di riferimento;

Alla luce di tale ricostruzione deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata:

1) per soddisfare le proprie esigenze organizzative e funzionali, data la peculiarità della situazione determinatasi, l’ente potrebbe, eventualmente ed in via del tutto eccezionale, innanzitutto prendere atto, espressamente e formalmente, dell’operazione di avvenuto azzeramento del fondo per lavoro straordinario nel corso degli anni, evidenziando anche le motivazioni che ne sono state alla base e nel presupposto che le stesse abbiano dato luogo ad una economia di bilancio;

2) pertanto, se le risorse finanziarie originariamente già destinate al lavoro straordinario, quantificate nel rispetto della disciplina sopra richiamata, a seguito dell’azzeramento, non sono state in alcun modo trasferite tra quelle generali destinate al finanziamento della contrattazione integrativa (art.15 del CCNL dell’1.4.1999) oppure utilizzate o comunque destinate all’erogazione di compensi al personale, ma hanno rappresentato solo ed effettivamente un’economia di spesa, si ritiene che, sempre in via eccezionale, l’ente, possa, ora (anno 2015) per allora, ricostituire integralmente il fondo per il lavoro straordinario, nell’ammontare che aveva nel 1999 e sempre che lo stesso all’epoca sia stato quantificato nel rispetto della disciplina contrattuale sopra richiamata;

3) è evidente che una tale opzione sarà possibile solo ove siano venute meno quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo hanno giustificato l’azzeramento del fondo e, comunque, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi in materia di patto di stabilità e di obblighi di contenimento della spesa di personale;

4) è evidente altresì che , ove opportuno in relazione alle vicende intervenute in ordine alla consistenza del fondo del lavoro straordinario successivamente al 1999, l’ente, ai fini della ricostruzione, farà riferimento alla consistenza del fondo al momento del suo effettivo totale azzeramento.

 

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di Elisabetta Civetta
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