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ARAN orientamenti applicativi – Indennita' maneggio valori
Riportiamo l’Orientamento applicativo ARAN_1817 inserito in data 02/02/2016 concernente l’indennità di maneggio valori

E’ stato inserito in data 02/02/2016 il seguente l’Orientamento applicativo ARAN_1817.

DOMANDA

Ai fini dell’applicazione dell’art.36 del CCNL del 14.9.2000, concernente l’indennità di maneggio valori, si chiede di sapere se, nella nozione di “valori di cassa” ivi richiamata, possono rientrare i:

– pagamenti effettuati con carte di credito o bancomat;

– buoni pasto;

– buoni dote scuola;

– voucher;

– i pagamenti effettuati tramite POS.

RISPOSTA

Sulla particolare problematica esposta, a seguito delle indicazioni fornite anche dall’altra Direzione di contrattazione della Agenzia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

  1. a) attualmente l’indennità di maneggio valori trova la sua regolamentazione generale esclusivamente nelle previsioni dell’art.36 del CCNL del 14.9.2000;
  2. b) in particolare, tale clausola contrattuale, con il riferimento espresso al personale adibito a servizi che comportino maneggio di valori in via “continuativa”, individua i beneficiari dell’indennità di maneggio valori solo ed esclusivamente in quei dipendenti che, ordinariamente, senza interruzioni e, quindi, in maniera non meramente saltuaria o occasionale, sono addetti e provvedono ad espletare tale servizio; è evidente che la richiesta “adibizione al servizio” è un concetto diverso dal semplice “maneggiamento” di valori;
  3. c) si tratta, quindi, di un particolare compenso economico accessorio destinato al solo personale che, in via continuativa, risulti addetto a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, al fine di remunerare la particolare responsabilità che caratterizza l’attività dallo stesso svolta; il CCNL ha inteso apprestare una forma di tutela economica di coloro che maneggiano contanti o valori dai rischi che corrono, conseguenti all’utilizzo del contante o dei valori;
  4. d) per attività di maneggio può intendersi quella svolta dai lavoratori, incassando entrate ed effettuando pagamenti di spese, e cioè un’attività di riscossione, conteggio, distribuzione e/o pagamento ad altri soggetti di valori monetari;
  5. e) per valori, ad avviso della scrivente Agenzia, devono intendersi non solo il denaro contante ma, come precisato in precedenti orientamenti applicativi, anche quegli altri valori che, anche se non monetizzabili, corrispondono comunque ad un determinato valore monetario: buoni pasto; buoni benzina, ecc.;
  6. f) si ritiene che anche i voucher dovrebbero rientrare nella nozione di “valori”, sia perché hanno certamente un valore economico misurabile, alla luce di quanto sopra detto, sia perché chi li maneggia, comunque, è tenuto a destinare ed erogare gli stessi in base a precise disposizioni normative;
  7. g) invece, non sembra possibile, attualmente, ricondurre alla fattispecie legittimanti l’erogazione dell’indennità anche quelle relative ai pagamenti effettuati con il sistema POS o con carte di credito o bancomat oppure attraverso sportelli telematici; infatti, si tratta di casi nei quali manca ogni contatto diretto e manuale con i valori da parte del dipendente e vengono in considerazione modalità di erogazione e pagamento che garantiscono l’assoluta tracciabilità di tutte le operazioni, affievolendo i rischi connessi all’esecuzione di riscossioni e pagamenti in valuta.

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