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Il Commento - Danno erariale al dirigente per aver simulato una consulenza con attivita’ di formazione
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con la sentenza 25 gennaio 2016, n. 28, hanno escluso che le attività svolte potessero rientrare nella nozione di attività formativa, sia a fronte della documentazione raccolta dalla quale emerge inequivocabilmente le soluzioni avanzate dal professionista incaricato, sia in quanto da tutte le attività poste in essere non risulta nemmeno un elaborato scritto, ad uso dei soggetti da “formare”.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 29/1/2016)

Il dirigente del Settore Risorse Umane al fine di proteggersi da eventuali danni erariali, a fronte delle attività ispettive del MEF sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate, alle illegittimità nella attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ed alla indebita erogazione di compensi e indennità accessorie, affidava una attività di formazione di personale orientata alla corretta ricostruzione dei fondi oggetto di rilievo. L’affidamento dell’incarico in via diretta veniva quantificato in 20.000 Euro, ma a fronte di un esposto, la procura della Corte dei conti, avviava un’indagine al fine di verificare la simulazione della consulenza esterna con quella generica di formazione.

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