MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Rimborsi chilometrici, istruzioni per l’uso
Con la Risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015 l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema del trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici, tema che interessa numerose aziende i cui dipendenti si recano, con la propria auto, in trasferta al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro

Con la Risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015 l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema del trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici, tema che interessa numerose aziende i cui dipendenti si recano, con la propria auto, in trasferta al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro; nessuna novità, solo la conferma di quanto già affermato in vari documenti di prassi (vedasi la circolare n. 326/E del 1997, la risoluzione n. 54/E del 1999 e la n. 191/E del 13/12/2000).

L’occasione, questa volta, è l’istanza di interpello con cui un’impresa di assicurazione investe l’Amministrazione Finanziaria in merito alla modalità utilizzata per la liquidazione ai dipendenti delle indennità chilometriche; l’Agenzia delle Entrate conferma che se il percorso casa-località di missione è più breve di quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, i rimborsi chilometrici non sono soggetti ad imposizione fiscale né contributiva. Se, invece, il percorso casa – luogo di trasferta risulta più lungo di quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, la differenza deve essere assoggettata a contributi ed imposte.

Conditio sine qua non per il regime di esenzione è il riferimento alle tabelle ACI: il rimborso chilometrico non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo del costo stabilito dall’ACI in base alla percorrenza, al tipo di automezzo utilizzato e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Nel suo argomentare, l’Agenzia delle Entrate muove dall’art. 51, comma 5 del TUIR, norma che stabilisce il trattamento fiscale (e contributivo) delle indennità corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta distinguendo a seconda che la missione avvenga all’interno o all’esterno del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro; nel primo caso le indennità ed i rimborsi spese (compresi quelli chilometrici) concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi. Nel secondo caso invece bisogna ulteriormente distinguere in base al sistema di rimborso: forfettario, analitico oppure misto.

Quanto ai rimborsi chilometrici è pacifico che per essi valga un regime di esenzione limitatamente al percorso tra la sede di lavoro ed il luogo di missione e sempreché il calcolo venga effettuato sulla base delle tabelle ACI. Lo stesso regime si applica, dice l’Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui il tragitto casa-luogo di missione sia più breve rispetto a quello calcolato dalla sede. Il caso inverso, invece, non può giovarsi dell’esenzione fiscale e contributiva poiché non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 49 del TUIR al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.


https://www.bilancioecontabilita.it