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Armonizzazione contabile - Il ripiano del disavanzo di amministrazione e nuove cause di scioglimento del Consiglio Comunale

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 3/12/2015)

Il nuovo passaggio ai principi di armonizzazione contabile crea ancora dubbi operativi riguardo a ciò che è consentito fare e ciò che invece dovrà essere rimandato all’esercizio 2016, allorquando i principi della competenza finanziaria potenziata saranno completamente operativi. Tra i dubbi di prima applicazione, merita adeguato approfondimento l’eventuale ripiano del disavanzo accertato nel conto consuntivo 2014 e a quali regole occorre fare riferimento. In particolare, Comune ha posto il seguente quesito: “Si chiede se un eventuale disavanzo accertato e risultante dall’esercizio precedente, già chiuso, possa essere ripianato ai sensi dell’art. 188 del TUEL, quindi entro la consiliatura, o ai sensi dell’art. 193 del TUEL che sembra riferirsi solo a disavanzi in corso di gestione e, quindi per esercizi ancora non chiusi (disavanzo previsto)”.
La risposta alla questione posta è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania nella deliberazione n.241, depositata in data 30/11/2015.

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