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Dichiarazioni infedeli e tardive: ravvedimento entro il 29 dicembre
Ancora pochi giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso.

Con comunicato del 18/12/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso.

La legge di stabilità per il 2015 ha, infatti, profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, distinguendo nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Nello specifico, è stata prevista la riduzione della sanzione ad un nono del minimo qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, come modificato dalla legge 190/2014).

È stata in tal modo introdotta un’ipotesi specifica di regolarizzazione, prima non presente nell’ordinamento, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (circolare 23/E del 2015).

Come regolarizzare errori od omissioni

I contribuenti che vogliono rettificare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata, devono, pertanto, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione:

Come sanare l’omessa presentazione

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, per ravvedersi entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, devono invece:

Tali chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), b-quater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà, invece, effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.


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