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ANCI Risponde: Requisiti di gara concessione di servizi
Per quanto di maggior attinenza al caso di specie, l'Anci rinvia ad un parere dell'Anac con cui specifica come, con specifico riguardo all’appalto di pulizia delle strade a seguito di incidenti, la giurisprudenza ha censurato l’irragionevolezza della lex specialis di gara che richieda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati, sul rilievo che la bonifica esula dalla competenza dell’ente proprietario della strada ed incombe, di regola, sul soggetto che ha causato l’inquinamento; viceversa, per l’esecuzione degli ordinari interventi di pulizia delle strade e ripristino della viabilità,

L’ANCI risponde al seguente quesito posto da un comune.

Domanda

Questa Stazione appaltante ha pubblicato il bando pubblico prot. n. del 09.10.2015 per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post incidente. Tra i requisiti di partecipazione ha chiesto anche il possesso all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria “bonifica dei siti contaminati” nonché il possesso della certificazione di conformità delle attività della Sala operativa secondo le norme UNI EN 15838/2010 e UNI 11200/2010. Con determinazione Reg. Gen. 866 del 26.10.2015, a seguito osservazioni presentate da due operatori economici in merito all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria “bonifica dei siti contaminati”, nonché il possesso della certificazione di conformità delle attività della Sala operativa, requisiti ritenuti troppo restrittivi e quindi lesivi della concorrenza e del favor partecipazionis, si è stabilito di sospendere i termini di presentazione dell’offerta fissati per il giorno 6 novembre 2015 per approfondire l’argomento. Con determinazione Reg. Gen. n del 04.11.2015 sono stati riaperti i termini di presentazione dell’offerta, fissati per il 27 novembre 2015, mantenendo integrale il bando prot. n. del 09.10.2015 per i seguenti motivi: 1. che i requisiti oggetto di osservazione sono stati richiesti da altri Comuni in procedure di gara analoghe; 2. che il territorio comunale è attraversato dalla S.R. F, strada a traffico sostenuto soprattutto nei fine settimana e strada alternativa in caso di chiusura temporanea della A4 tra il casello M. e quello di F., con passaggio anche di mezzi pesanti che trasportano materiali inquinanti. Con la riapertura dei termini sono pervenute altre osservazioni da parte di operatori economici del settore sempre in merito ai requisiti suddetti. Questa Stazione appaltante con determinazione Reg. Gen. n del 20.11.2015 ha stabilito di ritirare in autotutela amministrativa, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., il bando pubblico prot. n. allo scopo di approfondire ulteriormente la materia e favorire la massima partecipazione degli operatori economici del settore ed evitare possibili ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo con conseguenti spese di giudizio a carico dell’Ente e tempi lunghi per la definizioni delle controversie. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede un parere in merito a quali siano i requisiti minimi da chiedere agli operatori economici per partecipare alla procedura in argomento il cui valore economico è stato quantificato in complessivi € 10.000,00 per una durata della concessione di anni due.

Risposta

Su fattispecie analoga a quella sottoposta a questo ufficio di consulenza si è espressa l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con Parere n.128 del 06/06/2014 al cui contenuto integrale si rinvia. Per quanto di maggior attinenza al caso di specie, l’Anac ha ricordato che, con specifico riguardo all’appalto di pulizia delle strade a seguito di incidenti, la giurisprudenza ha censurato l’irragionevolezza della lex specialis di gara che richieda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati, sul rilievo che la bonifica esula dalla competenza dell’ente proprietario della strada ed incombe, di regola, sul soggetto che ha causato l’inquinamento; viceversa, per l’esecuzione degli ordinari interventi di pulizia delle strade e ripristino della viabilità, non sarebbero necessari così stringenti requisiti di qualificazione tecnica, tali da equiparare impropriamente il servizio di pulizia e ripristino alla bonifica di un sito inquinato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227; CGA Sicilia, sez. giurisdiz., 15 dicembre 2011 n. 998). Da parte sua, l’Autorità ha affermato l’illegittimità di un’analoga clausola, precisando tuttavia che la congruità e la ragionevolezza della qualificazione prescritta dal bando di gara devono sempre essere vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore secondo la disciplina contrattuale predisposta dall’amministrazione, con riguardo all’oggetto dell’appalto ed alle sue specifiche peculiarità (cfr. A.V.C.P., parere 21 marzo 2012 n. 42). A tal fine andrebbero verificate le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale previste, in concreto, nel capitolato di gara. Nel parere, l’Autorità suggerisce di inserire nel disciplinare di gara una clausola più flessibile, come ad esempio “l’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 ed almeno classe F, oppure categoria 1 limitata per attività di spazzamento meccanizzato Classe F”. E’ pur vero, però, nell’ottica richiamata, che se il disciplinare di gara dovesse prevedere che l’affidatario del servizio effettui anche “interventi straordinari”, quali il trattamento di sversamenti di materiale pericoloso, inquinante o tossico in quantità tale da richiedere la bonifica del territorio, oppure il recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente e non facilmente allontanabili dalla carreggiata, il requisito di iscrizione contestato (iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria “bonifica dei siti contaminati”) non sarebbe né illogico, né incongruente. Si rimette pertanto all’amministrazione una valutazione in merito alla congruità e alla ragionevolezza dei requisiti prescritti in rapporto alla natura delle prestazioni richieste in concreto all’appaltatore.


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