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ANCI - Dissesto e predissesto - Strumenti per il riequilibrio degli enti

Con comunicato del 11/12/2015 l’ANCI rende noto che:

In attesa di una più ampia e organica revisione del Testo unico degli enti locali, è necessario sin d’ora porre rimedio ad alcuni limiti e carenze dell’istituto del dissesto e a quelli evidenziati in questi primi anni di applicazione soprattutto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (pre-dissesto).

Il pre-dissesto

Per ciò che riguarda il pre-dissesto, si propone la modifica dell’articolo 243-bis laddove prevede la riduzione delle spese di prestazioni di servizi per almeno il 10% e dei trasferimenti di almeno il 25% nell’arco di un triennio: il termine entro il quale va registrata la riduzione di spesa è emendato a un quinquennio, la base di riferimento è l’ultimo rendiconto approvato e dalla base di calcolo si propone di escludere, per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi, le spese destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale e, per i trasferimenti, l’eliminazione delle somme relative a trasferimenti ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e fondazioni lirico-sinfoniche. Ai fini della verifica del rispetto del taglio complessivo, l’ammontare della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei 5 anni. Tali correttivi apporterebbero una maggiore sostenibilità dei sacrifici imposti alla collettività e sarebbero in linea con la logica dell’abbandono dei tagli lineari a favore di tagli basati su target di spesa.

Si prevede altresì la possibilità di procedere a compensazioni, da evidenziare nel piano di riequilibrio, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme tra importi di spesa corrente: in tal modo ogni ente ha la facoltà di allocare diversamente le somme in bilancio in base alle proprie specificità e scelte gestionali.

Anci propone inoltre di estendere alcuni aspetti della disciplina che il dissesto prevede per la tutela dei creditori anche agli enti in predissesto, introducendo il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale e prevedendo l’inefficacia dei pignoramenti eseguiti dopo l’adesione dell’ente alle procedure del predissesto. Tali modifiche normative permettono: a) la tutela dei creditori che sottoscrivono accordi di transazione, circa la certezza e la disponibilità delle somme, b) la tutela dei creditori che non sottoscrivessero accordi a non dover subire riduzioni forzose del valore nominale del credito che al termine della procedura recupera la piena validità e, nel contempo, c) garantiscono l’ente nel periodo di gestione del debito pregresso a valere sulle risorse censite senza subire aggressioni patrimoniali.

Da ultimo, l’Anci propone di rendere omogeneo il periodo di recupero del disavanzo da piano di riequilibrio con quello più ampio (massimo trentennale) previsto per il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui, in applicazione della nuova contabilità avviata nel 2015. Si deve in proposito constatare che gli enti che hanno dichiarato il predissesto nel corso del 2013 e 2014 hanno dovuto affrontare una revisione straordinaria dei residui non tanto dissimile da quella imposta con il passaggio alla nuova disciplina contabile, ma con un termine di ripiano limitato ad un massimo di 10 anni. Inoltre, per effetto di una facilitazione introdotta con il Dl 78/2015, gli enti in riequilibrio che erano già sperimentatori del nuovo regime contabile già possono accedere al più ampio arco temporale di ripiano del bilancio, con evidente disparità di trattamento.

Sul il raggiungimento degli equilibri finanziari degli enti in predissesto, Anci propone di consentire a tali enti di poter utilizzare i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione.

Il dissesto

Ulteriori proposte riguardano gli enti dissestati, per i quali si richiede innanzitutto di equiparare il termine del ripiano del debito residuo, per coloro che hanno presentato il piano di estinzione dei debiti che attualmente è di tre anni, al termine decennale previsto per il piano di riequilibrio pluriennale degli enti in predissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio. Tra le ulteriori proposte figurano:

• il rifinanziamento del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, destinato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, estendendo la possibilità di richiedere tale contributo anche agli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto entro il 31 dicembre 2015 e non più fino al 10 ottobre 2012. Si tratta di una modifica non costosa in quanto attinge ad economie di bilancio;

• ricomprendere anche l’Erario tra i creditori dell’ente dissestato per i quali l’organo straordinario di liquidazione può proporre accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

L’assenza di contributi statali e l’esclusione di ipotesi transattive per debiti fiscali costituiscono infatti vincoli in molti casi insormontabili per il ritorno all’equilibrio degli enti in dissesto.


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