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Il Commento - Al segretario comunale in disponibilita' non spetta la maggiorazione per sede convenzionata

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 17/12/2015)

A seguito della sentenza della Corte di appello, la quale aveva condannato l’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali al pagamento in favore di un Segretario Comunale, per il periodo di collocamento in disponibilità, del trattamento economico aggiuntivo per sede convenzionata previsto dall’art. 45, comma 1, CCNL, il quale dispone che ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione
complessiva in godimento, ricorre l’Agenzia in Cassazione formulando il seguente quesito di diritto:
… se abbia errato la Corte di appello nell’aver riconosciuto al ricorrente – segretario comunale in posizione di disponibilità e destinato non alle necessità di funzionamento dell’Agenzia, ma a incarichi di reggenza o supplenza, il trattamento economico dal medesimo richiesto, dal momento che un’esatta interpretazione delle norme portate dall’art. 101 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 43, comma 1, C.C.N.L. il quale postula che il personale in disponibilità utilizzato per le esigenze dell’Agenzia che percepisce il trattamento economico in godimento nell’ultima sede di servizio fra cui, per disposizione contrattuale, è compresa l’indennità per sedi convenzionate, è soltanto quello di cui si avvale l’Agenzia ad integrazione della propria dotazione organica, nei limiti di bilancio, per le proprie necessità di funzionamento e che soltanto, dunque, per i precitati segretari comunali e provinciali trova applicazione il disposto contrattuale di cui all’art. 43 del summenzionato C.C.N.L.”.

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