MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Pubblico impiego

Il magistrato contabile chiarisce l’esatta interpretazione delle norme del D.L. 112/2008 che hanno attribuito alla Corte dei conti nuove competenze in materia di controllo sulla contrattazione integrativa. I chiarimenti si sono resi necessari dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2009, che, confermando le disposizioni relative all’attività di referto, ha invece introdotto significative modifiche circa l’attività di controllo, prevedendo, “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti alla stipulazione in sede decentrata di contratti integrativi dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge”, la nullità e la disapplicazione delle clausole illegittime ex artt. 1339 e 1419 cod. civ. Inoltre, nel caso di «accertato superamento di vincoli finanziari», le nuove norme stabiliscono l’obbligo di recuperare gli scostamenti nella sessione negoziale successiva. La Corte ha chiarito che i magistrati contabili regionali dovranno innanzitutto valutare il rispetto delle disposizioni sull’ammontare delle risorse utilizzabili, così come il recepimento delle indicazioni contenute nei contratti nazionali di lavoro, e verificare se nei contratti integrativi vi è traccia dei criteri di premialità, efficienza, trasparenza e selettività nelle progressioni economiche imposti dalla legge.

(Corte dei conti, sez. riun., delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21 dicembre 2009)


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