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Trasferimenti 2010 - Nota metodologica

TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2010 NOTA METODOLOGICA ESPLICATIVA

PREMESSA

Le informazioni contenute nella presente nota hanno lo scopo di chiarire la metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di altre assegnazioni spettanti agli enti locali per l’anno 2010 che saranno erogati durante l’esercizio stesso, secondo le modalità di cui al D.M. 21 febbraio 2002 ,anche al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione e la gestione dei flussi finanziari.
Esse hanno ad oggetto esclusivamente i contributi di vasta portata ed a carattere generale; per altre assegnazioni specifiche e qui non commentate saranno forniti, ove necessario, ulteriori elementi di chiarimento.
Preliminarmente si evidenzia che, per alcune tipologie di trasferimenti, le assegnazioni o le decurtazioni possono essere definite solo in corso d’anno, in quanto dipendenti da certificazioni che gli enti locali inviano con scadenze infrannuali o da dati ed informazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente queste pagine internet sulle quali verranno divulgati successivi aggiornamenti delle spettanze.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti via mail a:  finloc@interno.it

PROVINCE

I trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2010 alle amministrazioni provinciali sono determinati, tenendo conto della conferma di alcuni fondi e delle variazioni intervenute su altri, con la metodologia di seguito riportata:
a) consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 50 milioni di euro del fondo ordinario di cui all’articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 ;
b) consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008). Tale riduzione non si applica, alle province delle Regioni a statuto speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) applicazione della riduzione complessiva di 1 milione di euro del fondo ordinario, di cui all’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). L’importo della riduzione a carico dei singoli enti, da applicarsi in proporzione alla popolazione residente,  sarà successivamente determinato in base ad uno specifico decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
d) variazione dell’importo complessivo attribuito come compartecipazione al gettito dell’IRPEF determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 , che proroga le disposizioni di cui all’articolo 2-quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008. La compartecipazione, pari all’1%, è calcolata sul gettito netto riferito all’anno d’imposta 2007 ed è compensata con la riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali spettanti;
e) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere dell’originario  periodo di ammortamento dei singoli mutui assistiti dai contributi.

COMUNI

I trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2010 ai comuni sono determinati, tenendo conto della conferma di alcuni fondi e delle variazioni intervenute su altri, con la metodologia di seguito riportata:
a) consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di euro del fondo ordinario, come previsto dall’articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
b) riduzione proporzionale del fondo ordinario di 179,42 milioni di euro correlati ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall’articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006  n. 286 (commi così come modificati dall’articolo 3 del decreto 2 luglio 2007  n. 81 convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2007 n. 127).
c) consolidamento della quota parte di riduzione  complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007. Tale riduzione non si applica ai comuni delle Regioni a statuto speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
d) assegnazione in base a nuovi dati anagrafici forniti dall’ISTAT (aggiornati al 31 dicembre 2008) degli incrementi dei contributi ordinari di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (finanziaria 2010), previsti a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani;
e) incremento del contributo ordinario in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati di risorse, determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 che conferma i contributi di cui all’articolo 2-quater, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008 n.154, convertito nella legge n. 189 del 4 dicembre 2008 tenuto conto delle modifiche sulle dotazioni dei fondi successivamente intervenute;
f) applicazione della riduzione complessiva di 12 milioni di euro del fondo ordinario, di cui all’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). L’importo della riduzione a carico dei singoli enti, da applicarsi in proporzione alla popolazione residente,  sarà successivamente determinato in base ad uno specifico decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
g) attribuzione a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota di compartecipazione IRPEF di cui all’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alla quale è correlata una detrazione dei trasferimenti ordinari in uguale misura, nonché attribuzione della quota di incremento del gettito compartecipato all’IRPEF, di cui all’articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i criteri definiti dal DM 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica);
h) attribuzione a favore dei comuni individuati quali comuni “montani” di maggiori contributi in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). La determinazione degli importi spettanti ai singoli enti sarà definita successivamente.
i) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere dell’originario  periodo di ammortamento dei singoli mutui assistiti dai contributi.
l) assegnazione di trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall’esclusione dall’imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale in base all’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazione dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. (in proposito si vedano le indicazioni successivamente riportate).

COMUNITA’ MONTANE

In base all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessano a decorrere dal 2010 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.
Una quota pari al 30 per cento dei trasferimenti non più attribuiti è destinata ai comuni individuati quali comuni “montani” (si veda il punto h della sezione “comuni”).

ALCUNE INDICAZIONI  PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Per agevolare gli enti nella predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2010, si forniscono, ulteriori elementi di approfondimento su alcuni aspetti connessi ai trasferimenti erariali.
1) Riduzione dei trasferimenti spettanti ai comuni per maggiori presunti gettiti dell’ICI relativa ai fabbricati ex-rurali  ed alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006
Pur in presenza dell’applicazione della riduzione nei confronti dei comuni di 179,42 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente, va evidenziato che:
a) i commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevedono  che: “i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito … sulla base di una certificazione da parte del comune interessato”.
b) l’articolo 2, comma 24, della legge 23dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), dispone che entro il 31 marzo 2010 i comuni dovranno presentare una nuova certificazione concernente i maggiori introiti ICI di cui trattasi aggiornati all’anno 2009.
Ne consegue, quindi, che i comuni possono considerare nella previsione in entrata, a titolo di trasferimenti correnti, un importo pari alla differenza fra la riduzione proporzionale risultante in spettanza e l’importo certificato quali maggiori introiti riferiti all’anno 2009.
A conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni la riduzione presente nelle spettanze sarà adeguata all’importo certificato dal singolo comune.
2) Trasferimenti a favore dei comuni compensativi della minore imposta ICI da abitazione principale
In ordine ai trasferimenti compensativi per minori entrate ICI sull’abitazione principale, si fa presente che l’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha integrato lo stanziamento preesistente ed il successivo comma 128 ha abrogato l’applicazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del rimborso prescritte dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008. La dotazione attuale per l’anno 2010 è pari a 3.364 milioni di euro, sostanzialmente equivalente, pertanto, all’importo totale dei minori introiti certificati dai comuni nel corso del 2009, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1 aprile 2009.
3) Trasferimenti a favore dei comuni compensativi dei minori introiti derivanti dalla riclassificazione di immobili della categoria D
Si evidenzia che il dato riferito alla specifica voce e presente nelle spettanze 2010 è indicato provvisoriamente nel medesimo importo spettante per l’anno 2009 ed è soggetto a possibili variazioni conseguenti a verifiche in atto sulle certificazioni presentate.


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