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TAR Puglia-Lecce, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 328 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione e aggiornamento

Nell’esercizio della potestà impositiva, la Giunta comunale dispone di un ambito limitatissimo di competenza che concerne solo la determinazione delle aliquote, ossia la mera fissazione di una percentuale/di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo, che presuppone l’impiego di una discrezionalità tecnica assoluta. Tutto ciò che esorbita dalla mera determinazione dell’aliquota, va ricondotto alla competenza dell’organo consiliare, quale sede naturale di svolgimento del confronto dialettico tra maggioranza ed opposizione, con conseguente miglior rappresentazione degli interessi della comunità locale di riferimento. E’ pertanto illegittima la delibera giuntale con cui è stato approvato il piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti, atteso che l’atto adottato dalla Giunta non si limita all’indicazione di un parametro numerico da applicare al fine d’integrare il costo del servizio in funzione della sua maggiore onerosità, ma impone anche una modalità di pagamento in favore del gestore del servizio in unica soluzione con immediate ricadute nella sfera giuridica degli utenti del servizio stesso, ossia cittadini ed operatori residenti. Sotto tale profilo, è innegabile che la delibera giuntale impugnata contenga valutazioni che vanno al di là della fissazione dell’aliquota, risolvendosi in una modalità d’esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di pianificazione del prelievo fiscale, perciò sottratto alla competenza della Giunta Comunale, che non può avocare a sé una decisione così rilevante come quella di un repentino incremento del costo di un servizio da imporre alla collettività tutta.

(TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza del 29 gennaio 2010, n. 328)


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