MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Appalti e contratti

Le clausole del bando di gara che riguardano: il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall’art. 4, D.lgs. 231/2002; la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dall’art. 4; il saggio d’interesse dell’1% anziché dell’8% (1% tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dall’art. 5, si pongono in diretta violazione degli artt. 4 e 5, D.lgs. 231/2002, la cui deroga non è ammessa dalla legge, né nella presentazione dell’offerta. Tali clausole, inoltre, si pongono in modo indubbio nel senso d’introdurre un ingiustificato vantaggio per la P.A. predisponente, concretandosi nell’aperta violazione della disciplina di riequilibrio delle diverse posizioni di forza, la cui tutela la direttiva comunitaria è proprio diretta a rafforzare.

(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 2 febbraio 2010, n. 469)


https://www.bilancioecontabilita.it