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Personale e organizzazione

L’art. 110, c. 2, del TULCP di cui al R.D. 383/1934, che stabilisce la ripartizione di una quota delle somme riscosse dal comune a titolo di pene pecuniarie per violazione dei regolamenti nell’interesse del comune e delle ordinanze sindacali, tra gli agenti che abbiano contribuito all’accertamento delle infrazioni, deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità dall’art. 6, commi 17 e 18, D.L. 446/1977, convertito con la L. 43/1978, secondo cui il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni è determinato in conformità ai principi, ai criteri e ai livelli retributivi, risultanti dagli accordi nazionali a scadenza triennale; ed i livelli retributivi non potranno in ogni caso superare quelli contenuti in tali accordi.

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 3 febbraio 2010, n. 484)


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