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Prescrizione crediti da lavoro

L’obbligo di restituzione in capo al lavoratore delle somme percepite per alcuni periodi e rivelatesi successivamente come non dovute, segue le regole civilistiche in materia di prescrizione (ossia dell’eventuale estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio da parte del titolare entro un termine stabilito dalla legge). In proposito, l’art. 2946 c.c., dispone che, salva diversa disposizione di legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Vero è che, come eccezione a tale regola, l’art. 2948 c.c., dispone che si prescrivono in cinque anni, fra gli altri casi ivi contemplati, gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, oltre alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

(Corte dei conti-Lombardia, delibera n. 65/2010 del 26 gennaio 2010)


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