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Concorsi

Il ricorso allo scorrimento della graduatoria costituisce una mera facoltà dell’Ente: milita a favore di questa tesi la considerazione per cui l’art. 97 Cost., u. c., prescrive la regola del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi, imponendo alle amministrazioni di avvalersi di questo strumento al fine di assicurare, con le prove d’esame, la selezione dei più meritevoli e di garantire, mediante l’anonimato, l’imparzialità della scelta. A fronte di ciò, nelle norme che hanno disposto la proroga della validità delle graduatorie non può individuarsi l’obbligo di scorrimento delle stesse, dovendo tali disposizioni essere correttamente intese nel senso di attribuire alla P.A. una facoltà ulteriore, ma non certo imponendo la scelta di tale rimedio. Pertanto, dovendosi accordare preminente rilievo alla regola costituzionale, non abbisogna di motivazione la scelta di bandire il concorso ma è, piuttosto, l’esercizio della facoltà di utilizzare la graduatoria che richiede che siano indicate le ragioni d’opportunità che ne sono alla base.

(TAR Puglia-Lecce, sez. II, sentenza dell’11 febbraio 2010, n. 542)


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