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Servizi pubblici locali

Il comune che si avvalga dell’opera di un privato, per le attività connesse all’illuminazione votiva cimiteriale, pone in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all’esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio d’illuminazione. In più, il decreto 31.12.1983 classifica in modo espresso, come servizio pubblico locale, l’illuminazione votiva nel proprio articolo unico, al punto 18, ultima parte, per cui correttamente l’ente locale ha ritenuto la concessione in esame come sottoposta all’art. 113, c. 15-bis, d.lgs. 267/2000, contemplante la scadenza al 31.12.2006 di tutte le concessioni non affidate mediante gara, senza in alcun modo considerare le ragioni per le quali alla gara a suo tempo non si sarebbe fatto ricorso.

 (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 29 marzo 2010, n. 1790)


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