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Nuova certificazione concernente i maggiori introiti ICI relativa ai fabbricati ex-rurali aggiornati all’anno 2009.

Comunicato Ministero dell’interno 5 maggio 2010

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 7 aprile 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la certificazione concernente i maggiori introiti ICI relativa ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006 aggiornati all’anno 2009 , così come previsto dall’articolo 2, comma 24, art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42 . E’ in corso di emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare esplicativa a cui i comuni potranno fare riferimento in ordine alle tematiche tributarie collegate con la certificazione in esame. Per quanto riguarda esclusivamente le modalità di presentazione del certificato, si fa presente quanto segue:

1. Per i comuni facenti parte delle regioni a statuto ordinario

Il certificato ( di cui al modello “A” ) dovrà essere trasmesso dai comuni entro il termine del 31 maggio 2010 alle Prefetture – Ufficio territoriale del governo competenti le quali procederanno ad inviare telematicamente i dati a questo Ministero, mantenendo agli atti la documentazione trasmessa dai comuni;
I comuni sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello approvato con il richiamato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 7 aprile 2010, visualizzabile sul sito del Dipartimento delle Finanze alla pagina web http://www.finanze.it/export/download/novita2010/2_-DM_certificazione_ex_rurali_-_D_L_n_2_convertito_-_1x_aprile_2010.pdf che, comunque, si allega alla presente comunicazione;
I certificati riprodotti dall’ente su un proprio formato cartaceo saranno restituiti al comune con l’invito di ripresentare la certificazione nella modalità sopra indicata. In tal circostanza la data di presentazione del certificato sarà quella dell’ultimo prodotto, in conformità al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
Il certificato deve essere compilato dall’ente solo nelle parti predisposte all’inserimento dei dati. Qualora vengano riportate direttamente sul certificato annotazioni non espressamente richieste lo stesso verrà restituito al comune con l’invito di ripresentare il modello correttamente compilato. Eventuali annotazioni possono essere riportate nella lettera di accompagnamento del certificato. Anche in questa circostanza, la data di presentazione del certificato sarà quella dell’ultimo prodotto in conformità al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
Poichè la disposizione normativa in argomento prevede che i comuni sono tenuti ad indicare solo i maggiori introiti ICI relativi ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006, il totale del certificato e gli addendi che lo compongono devono riportare solo valori uguali o superiori a zero. Le certificazioni con uno o più valori negativi verranno restituite al comune con l’invito di ripresentare la medesima certificazione nella modalità sopra indicata. Anche in quest’ultima situazione, la data di presentazione del certificato sarà quella dell’ultimo prodotto in conformità al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La mancata presentazione della certificazione di cui al richiamato comma 24 comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno 2010 fino al perdurare dell’indadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell’analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, attinente ai maggiori introiti ICI per l’anno 2007 relativi ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006.

2. Per i comuni facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Il punto 2), del comma 24, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2010, modificato dall’ articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42 stabilisce:
I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano inviano la certificazione ( di cui al modello “B” ) del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009, riportando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma;
Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007;
La mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell’interno, entro il 30 giugno 2010, l’elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

Allegato

 


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