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Diritto d’accesso

In materia di pubblici concorsi, deve riconoscersi in capo al concorrente escluso/non vincitore, legittimazione e interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi inerenti le domande di altri partecipanti, atteso che la partecipazione al concorso differenzia la posizione del candidato rispetto al quisque de populo. Tale posizione differenziata e qualificata sorge, tuttavia, riguardo ai soggetti collocati nelle posizioni precedenti della graduatoria, non sussistendo evidentemente un interesse attuale del ricorrente all’esame delle domande di tutti i soggetti posizionati in graduatoria anche in posizione successiva, in quanto, in relazione alla partecipazione alla procedura di evidenza, l’interesse di cui è portatore il candidato è ovviamente quello alla collocazione tra i vincitori in luogo degli altri partecipanti; l’eventuale accertamento dell’irregolarità delle domande di candidati collocati in posizione deteriore non potrebbe infatti comportare alcun effetto favorevole per l’istante. Nell’ambito di una procedura concorsuale/di evidenza pubblica è esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente a documenti prodotti dai candidati, verbali, schede di valutazione ed elaborati; ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l’uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio d’accesso, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

(TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza del 25 marzo 2010, n. 1138)


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