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Segretario comunale/provinciale

L’art. 15, c. 3, DPR 465/1997, che consente agli enti locali di far svolgere, in caso di vacanza della sede di segreteria, le funzioni di segretario al vice segretario, senza limiti di tempo, fino alla nomina del segretario titolare, va inteso nel senso che, ove al compimento dei 120 giorni dalla data d’avvio del procedimento di nomina non venga nominato per qualsiasi ragione il segretario titolare, non vi è più motivo di mantenere nelle predette funzioni il vice segretario, che gestisce la sede di segreteria con mansioni vicarie, per sopperire all’immediata e transitoria emergenza, in quanto viene a configurarsi una nuova situazione che rende legittima la nomina di un segretario reggente da parte dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

(Consiglio di stato, sez. IV, sentenza del 21 aprile 2010, n. 2268)


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