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Consorzi

Se uno degli enti locali partecipanti deliberi di recedere dal consorzio costituito ex art. 31 Tuel, ci si trova in presenza dell’esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge allo stesso ente deliberante, tale da radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione di entrare a far parte di un consorzio/quella di recedervi, è preordinata alla migliore gestione (o almeno, a quella discrezionalmente ritenuta tale) del servizio pubblico di volta in volta considerato: le relative delibere prese dall’ente locale, pertanto, rappresentano una modalità d’esercizio del potere discrezionale che la legge conferisce alla P.A. locale per la migliore gestione del servizio pubblico. È dunque legittima la delibera con cui il comune, già membro di un consorzio per la raccolta e la depurazione delle acque reflue, decide di recedere dallo stesso consorzio, laddove tale deliberazione rechi con sufficiente esaustività le ragioni che, secondo il discrezionale apprezzamento del consiglio, non facevano ritenere opportuno il proseguimento della partecipazione al consorzio: si legge, infatti, che tale partecipazione, oltre a determinare costi superiori rispetto a quelli derivanti da una gestione diretta da parte del comune del servizio, non avrebbe comunque garantito la sua totale copertura per il territorio comunale, posto che l’allacciamento del comune alla rete consortile non era ancora avvenuto dopo ben dieci anni dall’entrata del comune nel consorzio, e che, comunque, l’eventuale allacciamento avrebbe coperto solo il 50% delle reali necessità.

(TAR Piemonte, sez. II, sentenza del 13 maggio 2010, n. 2388)


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