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Riscossione coattiva

Il ricorso pendente contro la relativa cartella presupposta, non consente all’esattoria d’iscrivere ipoteca sui beni del presunto debitore; atteso il suo carattere costitutivo, infatti, il credito oggetto dell’ipoteca deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti dell’assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, che nel caso di pendenza di ricorso non possono invece sussistere.

CTR Puglia, sez. X, sentenza n. 6/10/2010


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