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Accesso

Il rimedio ex art. 25, L. 241/1990, non può essere utilizzato per costringere la P.A. a formare atti nuovi rispetto a documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione di dati/documenti, potendo essere impiegato solo al fine d’ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e fisicamente esistenti presso gli archivi dell’ente. Ne consegue che è legittimo il silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza d’accesso presentata dal dipendente di una società mista multiservizi, tesa ad ottenere l’indicazione delle date nelle quali è stato accreditato lo stipendio mediante ricarica della c.d. spider card, atteso che tale istanza è volta ad ottenere una relazione/un tabulato dal quale emergano tutte le date in cui è stato effettivamente disposto l’accredito dello stipendio, con ciò pretendendo un’attività di elaborazione non coercibile attraverso il rimedio attivato, secondo quanto innanzi chiarito.

TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza del 7 giugno 2010, n. 541


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