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Patrimonio

L’area facente parte del demanio comunale non può essere concessa in comodato d’uso in quanto la relativa inalienabilità rende possibile esclusivamente la costituzione di diritti a favore di terzi mediante atto concessorio dell’Amministrazione che ammette altri soggetti al godimento del bene. L’area di proprietà comunale soggetta ad uso civico non può essere oggetto di alcun atto di disposizione da parte del Comune, in mancanza del provvedimento regionale che solo può consentire al Comune di modificare la destinazione naturale “ad uso civico” del fondo.

(Corte dei conti-Lazio, delibera n. 27/2010/PAR del 15 luglio 2010)


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