MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


I fabbisogni standard degli enti locali

E’ all’esame della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo sui fabbisogni standard degli enti locali, sul quale la Commissione (nonché le Commissioni bilancio delle due Camere, in ordine agli aspetti finanziari) dovrà esprimersi entro il 7 novembre 2010.

Il provvedimento dà attuazione ad alcune disposizioni della legge delega n 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che demanda alla normativa attuativa la determinazione del fabbisogno standard, definito come l’indicatore che, coniugando efficienza ed efficacia, dovrà consentire la valutazione dell’azione pubblica. Nello schema di decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il “fabbisogno standard”, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre funzioni.
Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull’intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica”. Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard: è inteso, cioè, come espressione delle esigenze della collettività rispetto alla quantità erogata di un servizio, valutandone il suo costo in modo uniforme lungo il territorio, salvo tener conto di fattori oggettivi che giustificano eventuali scostamenti .

Il criteri del computo delle occorrenze finanziarie basate sul fabbisogno standard andrà applicato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che lo schema di decreto individua nelle seguenti.

Per i comuni:

1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2. funzioni di polizia locale;
3. funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
4. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
6. funzioni del settore sociale.

Per le province: 

1. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
2. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;
3. funzioni nel campo dei trasporti;
4. funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5. funzioni nel campo della tutela ambientale;
6. funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni

Il metodo per la determinazione dei fabbisogni prevede l’individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi,l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità ed, infine, l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 per l’affidamento, in concessione, della elaborazione degli Studi di Settore e di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Essa è partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’89 per cento e della Banca d’Italia per l’11 per cento. A tal fine la società potrà avvalersi dell’ Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL.

Sulla base delle nota metodologica risultante da tale attività, viene affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, il compito di adottare:

– la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti;

– il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall’anno 2011 all’anno 2013 per l’applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l’entrata a regime del nuovo sistema.

Fonte: Camera dei deputati


https://www.bilancioecontabilita.it