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Plusvalenze
Deliberazione Corte Conti Lazio 28 dicembre 2010, n. 80

L’operazione di vendita del bene di proprietà di un ente locale, acquisito per effetto di una donazione, ad una società di leasing, che effettui i lavori di ristrutturazione del bene e lo conceda in uso al venditore (sale and lease back), non realizza plusvalenza utilizzabile per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive (titolo 1) o a rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui (titolo 3) , ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 311/2004. Al contrario, si tratta di un’operazione d’indebitamento pluriennale finalizzata all’investimento e finanziata, almeno in parte, con le risorse derivanti dal corrispettivo dell’iniziale trasferimento a titolo oneroso dell’immobile comunale. Il parere è interessante anche perché si sofferma sul concetto di plusvalenza.

Deliberazione Corte Conti Lazio 28 dicembre 2010, n. 80


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