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Compensi per gli amministratori dell’«istituzione»
Deliberazione Corte dei Conti -  sezione regionale di controllo per la Lombardia 23/12/2010, n. 1065

Non è più possibile prevedere compensi per gli amministratori dell’«istituzione» dopo la norma che azzera i compensi negli organi collegiali degli enti che ricevono contributi pubblici a qualsiasi titolo (dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010).

L’istituzione, precisa la sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti (deliberazione 1065/2010), è un organismo strumentale che dipende finanziariamente in larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento. La norma che è entrata in vigore il 31 maggio scorso, ha sancito la gratuità delle cariche (possono essere previsti al massimo bonus di 30 euro nei soli casi in cui l’erogazione del gettone fosse già stata contemplata) ed è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa in vigore.
La violazione è punita con la sanzione della responsabilità erariale e della nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

Anche l’ente privato è sanzionato, con la mancata erogazione, anche indiretta, di contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche (eccetto l’eventuale quota del 5 per mille). Sono stati esclusi dal perimetro della tagliola gli enti elencati dal d.lgs.


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