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Tagli delle consulenze: esclusione di quelle talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne
Deliberazione Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 10/1/2011, n.6

Un nuovo parere della Corte dei conti per la Lombardia (n. 6/2011) si sofferma sulla riduzione degli stanziamenti di spesa riferiti a studi ed incarichi di consulenza al 20% della spesa impegnata nell’anno 2009, in vigore a decorrere dall’anno finanziario 2011.

La disposizione, analizzano i giudici, “si estende oggettivamente a tutti gli incarichi per studi e consulenze, ma tralascia il settore delle collaborazioni autonome, occasionali coordinate e continuative e gli incarichi di ricerca. Ne consegue la difficoltà interpretativa sulla portata della limitazione. Il legislatore ha inteso limitarla solo a tali soggetti d’incarico o ha utilizzato il termine in modo atecnico e onnicomprensivo?”

Allo stato della legislazione la Corte lombarda “propende per l’interpretazione letterale più restrittiva, sopratutto in virtù del richiamo alla responsabilità sanzionatoria tipizzata per l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti prescritti dalla norma. Anche se la difformità fra la terminologia utilizzata nelle due norme finanziarie che si sono succedute (art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ed art. 6 , comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122), potrebbe essere superata in virtù di un’interpretazione sistematica che suggerisce l’equivalenza giuridica dei termini utilizzati (“collaborazioni autonome” nella disposizione della legge finanziaria per il triennio 2011 – 2013 ) ed il medesimo ambito oggettivo di materia.”

Però, aggiungono i magistrati, il “riferimento del Legislatore al “fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”, induce questa Sezione a ritenere che la riduzione del costo della spesa per gli affidamenti di incarichi debba essere considerata onnicomprensiva per ogni tipo di prestazione, con possibile esclusione di consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all’amministrazione. Va, pertanto, verificato, caso per caso, se il tipo di prestazione richiesto possa essere affidato a professionalità interne all’amministrazione.”

Le disposizioni sugli incarichi, si ricorda, si applicano anche ad affidamenti conferiti a pubblici dipendenti oltre a soggetti esterni alla P.A.

Ma i giudici manifestano dubbi in merito alla tecnica legislativa adottata “sulla compatibilità costituzionale per la fissazione di obblighi di dettaglio, posto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene lesivi dell’autonomia degli enti locali (confr. sentenza Corte Costituzionale n. 417 del 14/11/2005), con la conseguenza che il legislatore statale ha, da tempo, modificato, in linea di massima, la tipologia delle norme che introducono limiti nella materia di finanza pubblica che debbano essere assunte dagli enti locali, così come dalle regioni, prevedendo generalmente degli obiettivi e dei limiti di carattere generale che debbono essere disciplinati, in concreto, dagli enti interessati.”

Infine, è molto condivisibile il passaggio sul metodo adottato per il taglio: “al pari di ogni norma di riduzione “lineare” che si applica a partire da una certa data, la predetta disposizione finanziaria si estende in maniera indifferenziata su situazioni difformi premiando gli enti meno virtuosi che abbiano per mera occasione sostenuto un’ampia spesa per consulenze nell’anno 2009 e sacrificando gli enti più virtuosi che in quell’anno hanno contenuto le spese ovvero non le hanno sostenute affatto”.

Riferimenti normativi

L’art. 6, comma 7 della legge 3 agosto 2010 , n. 122 recita: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. (…)”.


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