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DURC – Novità dall’Avcp

Con nota del 3 febbraio l’Avcp comunica che la sezione dedicata alle risposte alle domande frequenti (FAQ) è stata aggiornata ed ampliata a nuove tematiche ed istituti.

Gli argomenti a cui sono stati dedicati nuovi gruppi di FAQ sono:
acquisizione in economia, decreto o determina a contrarre, documento unico di regolarità contributiva – DURC e verifica congruità dell’offerta.

Per semplificare l’inoltro di quesiti giuridici e la richiesta di pareri di ’precontenzioso’ sono state anche predisposte FAQ relative a queste procedure.

Di seguito la parte dedicata al Durc:

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) (Aggiornato al 26 gennaio 2011)

D1. Cosa si intende per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)?
Per Documento unico di regolarità contributiva (DURC) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

D2. Chi rilascia il DURC? (articolo 2, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Il Documento unico di regolarità contributiva viene rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) le Casse Edili (nel settore edile);
d) gli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS o IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL;
e) gli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi successivi all’emanazione del Decreto Ministeriale del 14.10.2007, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.

D3. Chi può richiedere il DURC? (articolo 3, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Il Documento unico di regolarità contributiva può essere richiesto da:
a) l’impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
b) le pubbliche amministrazioni appaltanti;
c) gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
d) le SOA.

D4. Come viene acquisito il DURC nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici? (articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010)
Le Stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (anche per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori – SAL).

D5. La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l’operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2009)
La risposta è affermativa. Infatti, in virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori.
In questi casi, per acquisire d’ufficio il DURC, la stazione appaltante potrà rivolgersi all’INPDAP.

D6. Qual è il termine massimo per il rilascio del DURC? (Circolare INPS n. 51/2008)
Il termine è di 30 giorni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità (“Preavviso di accertamento negativo”).

D7. Quali sono le conseguenze nel caso di mancata pronuncia da parte degli Istituti previdenziali nel termine di 30 giorni fissato per il rilascio del DURC? (Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 2008)
Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso.

D8. Da quale momento decorre la validità del DURC?
La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (Parere di precontenzioso Avcp n. 31/2009).

D9. Che cosa deve contenere il DURC?

Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

D10. Quali sono i requisiti necessari perché sia attestata la regolarità contributiva? (articolo 5 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale e’ scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

D11. Qual è la validità temporale del DURC nell’ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? (Determinazione Avcp n. 1/2010, conf. circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale.
Nella determinazione n. 1/2010 (punto n. 11) l’Avcp ha effettuato nuove valutazioni sull’efficacia del Durc aderendo all’orientamento del Tar Puglia-Lecce (sezione III, sentenza 2304/2009) e modificando il proprio (parere 31/2009, nel quale riconosceva al Durc validità mensile) in un’ottica di semplificazione delle procedure di gara.

D12. Quali sono gli obblighi delle imprese estere che operano sul territorio nazionale relativamente al DURC? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e n. 6/2009) Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

D13. In quali fasi della procedura di affidamento e di esecuzione di un contratto pubblico sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC? (Deliberazione Avcp n. 36/2008)
La regolarità contributiva è requisito generale per l’affidamento dei contratti pubblici.
L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste altresì in tutte le singole fasi procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto. L’obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni singola fase.

D14. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante procedura di cottimo fiduciario? (Circolare del ministero del Lavoro 35/2010; interpello del ministero del Lavoro n. 10/2009; parere Avvocatura dello Stato 12/7/2010 n. AL 15682/10)
L’obbligo di acquisizione del DURC riguarda anche i beni, i servizi e i lavori eseguiti in economia o di modesta entità.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha inoltre chiarito che anche in questo caso il documento avrà validità trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Il Durc non deve essere acquisito nel caso di ricorso all’Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto.

D15. Il DURC deve essere acquisito anche per attestare la regolarità contributiva dei lavoratori autonomi? (articolo 1, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 e sito www.inps.it)
Il DURC deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi.
Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) operino con la presenza di dipendenti;
b) o in assenza di altra previdenza obbligatoria.
Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL.

D16. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche nel caso di acquisto di beni al dettaglio o di forniture e servizi non incardinato in procedure negoziali?
Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali.

D17. Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti? (dal sito www.Inail.it)
Sì, a condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAL, che presso l’INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all’INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.

D18. Se ad un operatore economico vengono affidati, da parte della medesima stazione appaltante, più contratti di servizio, il DURC ha validità per tutti i contratti affidati oppure per ciascuno di essi?
La validità del DURC è circoscritta allo specifico contratto per il quale si richiede (Circolare INPS n. 7 del 5 febbraio 2008, conf. circolare del ministero del Lavoro n. 35/2010). Ne consegue, pertanto, che la stazione appaltante debba acquisire un DURC per ciascun servizio affidato.

D19. La regolarità contributiva può essere verificata per il singolo cantiere in caso di un’impresa che opera in più subappalti? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 15/2009) La deroga al principio secondo cui il Durc attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso opera solo in caso di irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere.
In tal caso, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del DURC per il pagamento di un SAL può essere dichiarata comunque regolare:
– se in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere;
– qualora non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale.
In tali casi il Ministero ritiene possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con la quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL).

D20. Quali sono le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva per l’impresa?
Le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva sono:
a) esclusione dalla procedura di affidamento nell’ambito della quale è stata accertata l’irregolarità contributiva o revoca dell’aggiudicazione;
b) mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
c) mancata attestazione da parte delle SOA;
d) decadenza dai benefici normativi e contributivi.

D21. Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle gravi violazioni, come devono comportarsi le stazioni appaltanti? (Determinazione Avcp n. 1/2010)
Per disporre l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per gravi violazioni in materia di contributi, definitivamente accertate da atti amministrativi o giurisdizionali (articolo 38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n. 163/2006), le stazioni appaltanti devono rimettersi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti senza possibilità di ulteriori indagini.

D22. Cosa accade se da un DURC irregolare non risulta l’importo dei mancati versamenti? (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 836/2009)
Secondo la giurisprudenza, quando il DURC, per la sua incompletezza/mancata indicazione dell’importo degli insoluti, non consente di comprendere l’entità della violazione degli obblighi contributivi e, quindi, la dimensione della loro gravità, la stazione appaltante è tenuta a svolgere degli approfondimenti istruttori.
Se tale controllo mostra una violazione solo formale, il concorrente non viene escluso dalla gara.

D23. Cosa si intende per violazioni “gravi”, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006? (Parere Avcp n. 230/2008)
I parametri di valutazione sulla gravità dell’inadempimento sono stati individuati con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007.
In particolare, l’articolo 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due parametri:
a) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
b) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008.

D24. Sono previste cause ostative al rilascio del DURC? (articolo 9 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Sì. L’articolo 9 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

D25. Quali sono le cause non ostative al rilascio del DURC? (articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007; Circolare INPS n. 7 del 5 febbraio 2008)
Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la presenza di:
a) crediti dell’Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) crediti dell’Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
c) aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti.
d) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
e) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

D26. Cosa si intende per “pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo”, quale condizione affinché la sussistenza di crediti dell’Istituto previdenziale non osti al rilascio del DURC regolare?
E’ necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007). Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l’operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento.

D27. Come va interpretato il decorso del termine per decidere il ricorso amministrativo? (Interpello Ministero del Lavoro 10849/2010)
Nel caso di ricorso in via amministrativa, il decorso dei termini previsti per la sua definizione è da considerare quale decisione implicita di rigetto del ricorso (silenzio-rigetto, articolo 6 del DPR n. 1199/1971).
In questo caso si versa in una delle situazioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, poiché è previsto che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso” (articolo 8, comma 2, lett. a, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007).

D28. In caso di distacco di lavoratori, il DURC deve essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, o anche dall’impresa distaccante estranea al contratto? (Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 106/2009)
In caso di distacco (articolo 30, Decreto Legislativo n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione di quest’ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante).
Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.

D29. Per l’attività di trasporto/fornitura e consegna di materiali nel cantiere è necessario il possesso del DURC? (Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2007 e Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009)
Le attività di trasporto e di mera fornitura e consegna di materiali a piè d’opera, non accompagnata da messa in opera, nell’ambito del cantiere edile, non rientrano tra quelle attività per cui ricorre l’obbligo di certificare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore di inquadramento (Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009).
Le imprese che eseguono queste lavorazioni, pur presenti in cantiere, non possono considerarsi affidatarie, né esecutrici, se non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2007).

D30. Può essere rilasciato il DURC al debitore in solido in presenza di inadempienze indirette? (Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2010; nota INPS n. 12091/2010)
Può essere attestata la regolarità contributiva dell’impresa in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti ma con una posizione debitoria nei confronti dell’Inps, derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto. In tal caso, nelle annotazioni del certificato, l’INPS indicherà l’esistenza di un obbligo solidale con un’altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l’importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del DURC.

D31. In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per la sola mandataria o anche per le mandanti?
In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l’impresa mandataria.
Infatti, sebbene quest’ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi del comma 16 dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato, non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole associate, ciascuna delle quali “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (articolo 37, comma 17, Decreto Legislativo n. 163/2006).

D32. Per quali soggetti deve essere verificata la regolarità contributiva nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile?
Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile, all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite.
Al momento del pagamento degli stati di avanzamento (c.d. SAL), la stazione appaltante sarà tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, oltreché delle eventuali subappaltatrici, essendo quest’ultima l’impresa esecutrice ed autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto (Interpello n. 19/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

D33. Come deve comportarsi la stazione appaltante che nel corso dell’esecuzione accerti l’irregolarità contributiva dei soggetti esecutori del contratto pubblico?
Nel caso in cui dal DURC si rilevi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (in caso di inadempienze del subappaltatore ciò si spiega per il vincolo di solidarietà cui è soggetto l’appaltatore).
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stessa Stazione appaltante direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

D34. Cosa si intende per “periodo di validità” e per “periodo di copertura” del DURC? ( circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Il periodo di validità costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC. Con Determinazione Avcp n. 1/2010 l’Autorità ha precisato che negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio, e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Oltre tale termine, non vi è più alcuna possibilità di considerare il documento valido (parere di precontenzioso Avcp n. 193/2010). Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la circolare dell’INAIL n. 5/2008).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo della certificazione.
Infatti, anche se il DURC ha validità trimestrale, attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.

D35. Le irregolarità in tema di salute e sicurezza possono bloccare l’attività dell’intera impresa (Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro)?
Tali irregolarità escludono dai benefici normativi e contributivi, ma non bloccano l’attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi).
Tale sanzione, però, non può essere estesa al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma unicamente a quello richiesto al solo fine della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.

D36. E’ obbligatoria la richiesta per via telematica ? (Faq dello Sportello Unico Previdenziale) La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti, detta richiesta non è obbligatoria, ma consigliata.

D37. Quali sono i vantaggi della richiesta telematica? (Faq dello Sportello Unico Previdenziale) La richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell’operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo. Pertanto, l’acquisizione telematica può essere eseguita dagli Enti interessati con maggior celerità e consente il rilascio del DURC in termini inferiori ai trenta giorni. Per tali motivi se ne consiglia l’utilizzo.


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