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Assunzioni categorie protette  e spese per il personale

Le spese connesse ad assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette (nell’ambito delle quali rientrano anche i lavoratori disabili) possono essere escluse dal computo delle spese per il personale “per le sole quote obbligatorie”. La ratio di tale previsione legislativa deve essere ravvisata nella circostanza che si tratta di spese incomprimibili per l’ente pubblico (Sez. controllo Toscana, delib. N. 165/2010/PAR; Sez. controllo Lombardia, delib. N. 811/2009/PAR; Sez. Controllo Veneto, delib. 94/2007/CONS). A tornare sull’argomento è la della sezione regionale di controllo della corte dei conti, Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 3/2011), che nel rispondere ad un comune ripercorre la disciplina delle assunzioni obbligatorie di disabili (contenute nell’ambito delle cd. quote di riserva che altro non sono che delle quote minime legali).

Normativa

La legge 12.3.1999, n. 68, recante <>, dopo aver definito la categoria delle persone disabili che hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro (art. 1), individua, in termini percentuali o assoluti, il numero (cd. quote di riserva) di dipendenti appartenenti alla predetta categoria che deve essere assunto in via obbligatoria da parte dei datori di lavoro pubblici o privati (art. 3).
Per le amministrazioni pubbliche l’articolo 35, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede le modalità attraverso le quali avvengono le assunzioni obbligatorie (chiamata numerica alle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere). Tale disciplina è applicabile anche gli enti locali in virtù dell’articolo 88, comma 1, Tuel che estende al personale degli enti locali le disposizioni del d.lgs n. 165 del 2001.

 


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