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Studi e consulenze: fuori dal taglio quelle a carico di finanziamenti comunitari o privati; il taglio va sulla competenza
Deliberazione Corte dei Conti - sezione riunite in sede di controllo n. 7/2011

Sono da escludere dal conteggio per il calcolo del tetto di spesa relativo alla voce “studi e consulenze” (articolo 6, comma 7, decreto legge n. 78/2010)  gli studi e le consulenze finanziati con specifiche risorse trasferite da altri soggetti pubblici o privati (di provenienza comunitaria, statale o privatistica).

Inoltre,  l’identificazione della nozione di “spesa sostenuta nell’anno 2009” fa riferimento al parametro di competenza e non a quello di cassa; quest’ultimo, infatti, potrebbe assumere carattere aleatoio, in ragione della  casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009.

La lettura, di sollievo per gli enti locali, arriva con la deliberazione n. 7/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sulla questione dalla sezione regionale di controllo per le Marche.

L’esclusione, precisano i giudici, “non incide sul principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente”.


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