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Niente bollo per le procure speciali e le relative autentiche di firma
Risoluzione Agenzia delle entrate 9/2/2011, n. 13/E

In deroga al trattamento ordinario, la procura speciale, redatta secondo le forme di cui all’articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, deve essere ricondotta nella previsione esentativa di cui all’articolo 5 della Tabella nel caso in cui venga rilasciata in vista del compimento di atti, per il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, per la presentazione di dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio.


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