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Novità del 2011 sull’utilizzo del mezzo proprio per dipendenti pubblici e segretari
Deliberazione Corte dei Conti - sezione riunite in sede di controllo n. 8/2011

Le sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8/2011) chiamate a pronunciarsi sulla questione dell’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, su richiesta della sezione regionale per la Toscana, affermano quanto segue.

“Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.”
I giudici contabili delle Sezioni riunite, differentemente dai giudici lombardi, si schierano contro il riconoscimento ai dipendenti del diritto al rimborso delle spese per carburante e pedaggi: “ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010.”
I segretari comunali e provinciali in convenzione
Con un altro parere (deliberazione n. 8/2010), le Sezioni Riunite della Corte dei conti mettono la parola fine anche ai dubbi in merito all’efficacia delle disposizioni in questione sui contratti dei segretari comunali e provinciali titolari di segretaria convenzionata. Secondo i magistrati contabili le limitazioni al trattamento di missione non comportano l’inefficacia dell’articolo 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i segretari che prevede il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di posizione di segreteria convenzionata per gli spostamenti fra le sedi istituzionali ove è chiamato a svolgere le funzioni. Si tratta infatti di un onere che assume carattere negoziale e non può ricondursi quindi all’interno del trattamento di missione tout court.

I precedenti

Sul punto la Sezione Lombardia (deliberazione n. 949/2010) aveva ritenuto che anche dopo la manovra correttiva 2010 (articolo 6, comma 12, decreto legge n. 78/2010), ove l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente costituisca lo strumento per garantire un più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico, le amministrazioni, previo rilascio di un’attenta e responsabile autorizzazione, possano ancora avvalersi dell’istituto. Infatti, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento.

In senso differente la successiva circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, ha ritenuto che “le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive…nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”. Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente l’esigenza del contenimento della spesa per le missioni del personale.

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Riferimenti normativi

Articolo 6, comma 12, decreto legge n. 78/2010

A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. (…) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Articolo 15 legge 836/1973, relativo ad un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio messo di trasporto.

Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.
L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l’uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell’ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Articolo 8 legge 417/1978 relativo alla misura dell’indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).

La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l’arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L’indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L’indennità prevista dall’articolo 19, comma quarto, della stessa legge, è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell’aumento percentuale apportato all’indennità di trasferta.


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