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Nessuna deroga ai limiti di spesa di personale
Deliberazione Corte dei Conti - sezione riunite in sede di controllo n. 5/2011

Per gli enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, non si rinviene nell’attuale panorama normativo alcuna possibilità di deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale disposta dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006. L’art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è attualmente vigente, ma nel richiamare la ratio di contenimento della spesa di personale prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, quale principio informatore dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, impone, nel caso in cui l’ordinamento consenta eventuali deroghe (attualmente non sussistenti) l’obbligo di motivazione e l’obbligo in capo all’organo di revisione di accertare la sussistenza di una motivazione adeguata ed analitica. La disposizione invoca da un comune marchigiano, non ha mai consentito, infatti, deroghe ex se, ma ha imposto un obbligo di motivazione qualora l’ordinamento avesse consentito una deroga al principio generale di riduzione della spesa di personale.

La precisazione arriva dalle Sezioni riunite della corte dei conti, con il parere n. 5/2011, che si pronuncia su una questione  sollevata dalla Sezione per le Marche.


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