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Patto di stabilità: spese effettuate a seguito di un’ordinanza di protezione civile
Deliberazione Corte dei Conti - sezione riunite in sede di controllo n. 6/2011

La Corte dei conti con la delibera n. 6/2011 delle Sezioni Riunite conferma che i pagamenti in conto capitale finanziati con risorse proprie dell’ente locale, anche se riconducibili ad un evento esterno quale una calamità naturale in relazione alla quale sia stata emanata un’ordinanza di protezione civile, debbono essere conteggiati ai fini del saldo del patto di stabilità interno.

Il caso da cui parte il parere è quello di un comune marchigiano che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio comunale (con apposito DPCM), ha visto la definizione di interventi urgenti di protezione civile per 3.365.648 euro, finanziati per 1.700.000 euro dalla Regione, per 80.000 euro da una provincia, per 611.798 euro dal comune stesso e per 68.726 euro dallo Stato. Il quesito verteva sulla possibilità di espungere dai pagamenti rilevanti per i vincoli di finanza pubblica, non solo i lavori corrispondenti all’importo assegnato dallo Stato, ma anche quelli finanziati con risorse proprie del comune o provenienti da altri enti. Purtroppo la rigidità del meccanismo di competenza mista assunto alla base del patto di stabilità non consente esclusioni diverse rispetto a quelle riconosciute dal legislatore. Sul punto la norma attuale, invariata rispetto al passato (articolo 77 bis, comma 7 bis decreto legge 112/2008), prevede: “Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista,individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini  della  verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.” (articolo 1, comma 94, legge 220/2010)


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