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Progressioni orizzontali disposte nel triennio 2011-2013, quali effetti possono avere.
Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 7/2/2011, n. 69/2011

Si riportano di seguito le novità sul tema degli effetti delle progressioni nel triennio 2011-2013 contenute nel recente parere n. 69/2011 della Corte dei conti per la Lombardia. Il blocco degli stipendi ha estensione lata e si applica a prescindere dalla nozione in concreto individuata per la progressione di carriera, comunque denominata, nel senso che ogni variazione d’inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul trattamento economico dell’impiegato.

Sotto il profilo temporale, la norma incardina l’inefficacia di progressione economica per gli inquadramenti disposti a partire dal primo gennaio 2011 sino a tutto il 2013.

La disposizione non ha valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell’inquadramento successivo si siano verificati nell’anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, e con l’avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di inquadramenti giuridici disposti nell’anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011-2013.

In altri termini, se la progressione economica maturatasi nel 2010, ma formalmente disposta nel 2011, derivi da un automatismo di progressione in carriera previsto dalla legge o dal contratto, i cui presupposti di esistenza si siano verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria, tanto per l’ente datore di lavoro quanto per il possesso dei requisiti soggettivi in capo al dipendente pubblico, all’inquadramento giuridico seguirà il correlato inquadramento economico.

Al fine di evitare condotte elusive o non conformi al meccanismo di blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere fatte salve a fini economici le progressioni in carriera disposte nel 2011 in cui l’avanzamento del pubblico impiegato sia conseguenza di valutazioni discrezionali dell’amministrazione con riferimento tanto alla promozione, quanto alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici della medesima.

Pertanto, non sono ammesse variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalle “progressioni di carriera comunque denominate”, che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici.

In ogni caso, anche se si prescinde dall’inclusione nelle “progressioni di carriera comunque denominate” delle cd. “progressioni orizzontali”, per queste ultime resta ferma la generale cristallizzazione stipendiale al 2010, a mente del disposto di cui al primo comma dell’art. 9 della più volte richiamata Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, per cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 (…)”.

Con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall’Amministrazione per addivenire a tali “progressioni orizzontali” non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso.”

Riferimenti normativi

art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010

21.  I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 7/2/2011, n. 69/2011


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