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Riordino delle comunità montane

Viminale -Comunicato del 2 marzo 2011

Com’è noto la competenza in ordine all’assetto delle comunità montane è attribuito alle regioni, con proprie leggi, dall’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mentre gli effetti giuridici conseguenti alla loro soppressione sono disciplinati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

Tali disposizioni hanno particolare riflesso sull’attività istituzionale di questa Direzione Centrale, chiamata ad assegnare i trasferimenti erariali agli enti locali.

L’evoluzione del quadro normativo, ancora non ben definito, consiglia di avere contezza delle comunità montane e degli enti che ne fanno parte nonché delle modificazioni intervenute.

A tale scopo è stata trasmesso a tutte le regioni un invito a comunicare a questo ministero entro e non oltre il 31 marzo 2011, un prospetto con le variazioni intervenute ed ogni altro elemento utile, in mancanza del quale verranno considerate valide le informazioni in possesso di questo ufficio, tenendo presente che eventuali disguidi potranno ricadere inevitabilmente sulle comunità stesse.

Proprio per evitare, o contenere al massimo, eventuali situazioni di difformità si invitano, parimenti, gli enti interessati da modifiche rispetto agli statuti costitutivi a contattare gli uffici regionali competenti per agevolare la compilazione del predetto prospetto che, si ribadisce, deve provenire unicamente dalla regione di appartenenza.

Con l’occasione preme sottolineare che, pur rimanendo a disposizione per il necessario supporto in ordine alle problematiche connesse all’attività istituzionale della Direzione scrivente, per esigenze di efficienza e efficacia, unici interlocutori del Ministero dell’interno per le comunità montane sono le regioni, cui la legge attribuisce la competenza alla creazione e alla disciplina, e, pertanto, tutte le comunicazioni relative a variazioni rispetto a quelle già comunicate non saranno prese in considerazione dallo scrivente se non provenienti dagli uffici della regione competente.


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