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Bilancio 2011: tagli automatici del 10% a nucleo di valutazione, al controllo di gestione e al collegio dei revisori dei conti

La riduzione “automatica” del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate si applica –tra gli altri- anche agli emolumenti spettanti al Nucleo di valutazione, alla struttura alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione e all’Organo di revisione economico finanziaria dei Comuni. (deliberazione 173/2011 della Corte dei conti Campania)

Peraltro anche un ampliamento delle funzioni già previste per i Nuclei di valutazione non può incidere né sul volume né sullo stesso regime contabile delle risorse di funzionamento, dovendo conseguentemente essere preso a base dell’operazione di riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 78 del 2010 l’ammontare degli “importi risultanti alla data del 30 aprile 2010” riferiti agli emolumenti corrisposti a tale data a componenti dell’Organo di valutazione (Nucleo di valutazione o, se già istituito al 30 aprile 2010, Organismo indipendente di valutazione).

I precedenti

Pareri  con riferimento all’Organismo indipendente di valutazione  (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 23 dicembre 2010, n° 1072) Parere sull’Organo di revisione economico-finanziaria (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 25 gennaio 2011, n° 13; Sezione regionale di controllo per la Toscana, 9 dicembre 2010, n° 204)

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n° 122: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma…”. 


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